Art.16 – Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. L’incarico, di norma, ha durata pari a quello del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. L’incarico di Direttore Generale è rinnovabile.

L’incarico di Direttore Generale può essere conferito, con contratto di diritto privato, a soggetto scelto tra il personale dell’Ente in possesso di diploma di Laurea in discipline economiche e/o giuridiche e di requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management nei settori di interesse della Fondazione, ovvero l’incarico di Direttore può essere conferito anche al di fuori della dotazione organica della Fondazione, con contratto di diritto privato, a soggetti in possesso dei requisiti sopra riportati.
L’incarico di Direttore Generale è incompatibile con la carica di consigliere dell’Ente.
In sede di nomina il Consiglio di Amministrazione delega la gestione ordinaria ed eventualmente parte delle sue funzioni al Direttore Generale.
Il Direttore Generale rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione. Al Direttore Generale compete la responsabilità di provvedere all’attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione, al quale relaziona sull’attività svolta, collabora strettamente con il Presidente e svolge
funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione.


Il Direttore Generale si occupa della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa rientrante nella gestione ordinaria della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento, di controllo. È titolare dei rapporti sindacali e dei procedimenti disciplinari.
L’incarico di Direttore Generale può essere revocato, con un preavviso di 30 giorni, dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in ragione della valutazione negativa dell’operato e/o del venir meno del rapporto fiduciario.


In caso di impedimento temporaneo del Direttore Generale esso potrà essere sostituito con contratto di diritto privato da un Direttore Generale Supplente, proposto dal Presidente e nominato dal Consiglio di Amministrazione, che sia in possesso dei requisiti richiesti per la nomina del Direttore Generale, specificando i tempi della supplenza e le deleghe attribuite. Qualora alla scadenza del periodo individuato persistesse l’impedimento temporaneo del Direttore Generale, la nomina del Direttore Generale Supplente potrà essere prorogata con le medesime modalità sopra esposte.

La nomina del Direttore Generale Supplente potrà essere revocata anticipatamente nel caso venga meno l’impedimento del Direttore Generale ed egli possa riassumere le sue funzioni.
In caso di necessità di urgenza della nomina o della revoca della stessa si potrà procedere ai sensi dell’art. 13 comma terzo.

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