Art.10 – Convocazione, adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile o necessario, ovvero venga richiesto in forma scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 3 Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima in caso di urgenza. Gli inviti possono essere trasmessi anche con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l’avvenuta ricezione della convocazione.

In fase di insediamento del nuovo Consiglio il Presidente uscente convoca il Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla data di naturale scadenza del Consiglio da lui presieduto o, in caso di mancata nomina dei nuovi Consiglieri nei tempi previsti dall’art. 7 dello Statuto, dalla data del provvedimento di nomina della maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti, e con accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere di trattare argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione di norma partecipa il Direttore Generale della Fondazione, e/o suo delegato, che funge da Segretario e cura il verbale delle sedute.

Alle sedute possono altresì essere invitate, con funzioni consultive, le persone ritenute utili o necessarie in funzione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

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