Art.11 – Adozione delle deliberazioni

l Consiglio, validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, adotta le deliberazioni a maggioranza dei membri presenti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti ed hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni inerenti modifiche allo Statuto, dismissioni dei beni patrimoniali indicati nell’atto di trasformazione in relazione al disposto dell’articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 207/2001, con il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e l’estinzione della Fondazione, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario verbalizzante, in caso di assenza del Direttore Generale, sono affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri intervenuti. 

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