Art.18 – Durata ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue, secondo le modalità dell’art. 27 del Codice Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:

a) gli scopi istituzionali di cui all’articolo 2 dello Statuto sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;

b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

c) non è possibile esperire procedure di trasformazione.

Laddove fosse impossibile attuare quanto previsto dalla lettera c) sopra riportata, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà alla liquidazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS, preferibilmente tra quelle presenti nel territorio del Comune di Sospiro, le cui finalità siano assimilabili a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentiti i soggetti titolari del potere di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il liquidatore dovrà acquisire il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni. 

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