Art.4 – Patrimonio

l patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dalla dotazione patrimoniale così come indicata nell’atto di trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
  • dai beni mobili e immobili comunque pervenuti alla Fondazione con tale specifica destinazione o destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

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