Art.7 – Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinominati senza interruzioni di mandato. La carica decorre dalla data della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla data di naturale scadenza; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e sino alla medesima, effettuata ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, rimane in carica il Consiglio uscente.

Pertanto, 90 giorni prima della data di scadenza per fine mandato, devono essere attivate le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione; a tal fine il Presidente, entro il termine di cui sopra, comunica ai soggetti titolari del diritto di nomina dei Consiglieri, ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto, la scadenza per compimento del mandato richiedendo, nel contempo, di procedere alle designazioni di competenza.

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