I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica. Della decadenza ne prende atto il Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima.
In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, dopo la presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente entro 10 giorni dalla stessa ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina, secondo l’art. 6 del presente Statuto, affinché si provveda alla nomina in surroga; analogo adempimento deve essere fatto in caso di cessazione dall’incarico per decadenza d’ufficio di cui al comma precedente. I Consiglieri, nominati in surroga, restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
Qualora venisse meno, contestualmente, la maggioranza dei Consiglieri per dimissioni, decadenza o per altra causa, l’intero Consiglio si intenderà decaduto; nel caso suddetto il Presidente o chi per esso, entro 5 giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del Consiglio di Amministrazione ai soggetti titolari del diritto di nomina, così come previsto dall’art. 6 del presente Statuto.
Il Consiglio decaduto o scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità, sino alla nomina del nuovo Consiglio.
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