Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione soggetti con esperienza nei settori sanitario, socio-sanitario o sociale o amministrativo-contabile o che abbiano ricoperto, per almeno due anni, una carica di Amministratore in un ente pubblico o privato.
Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:
a) si trovano nelle situazioni previste dall’art. 10, 1° comma, del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 e art. 60 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dall’art. 2382 del Codice civile;
b) sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
c) si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione;
Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali ed i dipendenti del Comune di Sospiro (CR), il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri provinciali ed i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Cremona, nonché il Vescovo della Diocesi di Cremona e il Parroco della Parrocchia di San Siro di Sospiro (CR).
Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l’interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione
Copyrights 2026 - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - Tutti i diritti riservati - Termini e Condizioni - Cookie Policy