Art. 14 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Negli atti compiuti dal Vice Presidente si deve dare atto del motivo di assenza o impedimento del Presidente. Se fossero contemporaneamente assenti od impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vice presidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di mandato o, a parità di condizioni, dal Consigliere più anziano per età.

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