Art.17 – Esercizi sociali

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo, relativo all’anno precedente, con il parere del Revisore dei Conti.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all’anno successivo. 

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