Preambolo

La Fondazione “Istituto Ospedaliero di Sospiro”, originariamente denominata “RICOVERO CRONICI IN SOSPIRO”, trae la sua origine da lasciti di privati benefattori e da Comuni ed Enti morali diversi, iniziando l’attività in data 11 Gennaio 1897, allo scopo di provvedere al ricovero, all’assistenza ed alla cura di tutti quegli individui poveri che, affetti da malattie croniche o ridotti inabili per vecchiaia a proficuo lavoro, vi venissero inviati a pagamento dai Comuni della Provincia Cremonese o da altri Enti obbligati, per legge o per proprio statuto, a provvedere al loro soccorso. Eretto in Ente Morale con Decreto Reale 1 Novembre 1909, cambia nel 1931 la denominazione in “OSPIZIO DI SOSPIRO”, con modifica Statutaria approvata dal Decreto Reale 27 Aprile 1931, ampliando le finalità dell’Ente all’assistenza anche dei fanciulli ritenuti inabili al lavoro e dei dementi tranquilli, inviati dall’Amministrazione Provinciale di Cremona o da altre Amministrazioni Provinciali.

La gestione dell’Ente è in capo ad un comitato di 5 membri la cui nomina, nel corso degli anni, è sempre stata demandata all’Amministrazione del Comune di Sospiro (3 membri) all’Amministrazione Provinciale di Cremona (1 membro) ed a S.E. Monsignor Vescovo di Cremona (1 membro).

L’attuale denominazione “ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO” risale al 1936 con una modifica Statutaria dell’allora Consiglio di Amministrazione che prevedeva, altresì, un’ulteriore espansione dell’offerta di servizi ai dementi acuti a carico di privati, da ospitarsi in apposito padiglione costruito secondo le norme dettate dalla legge sui manicomi e sugli alienati, dotato di muraglia di recinzione e separato da altri fabbricati; in questi anni si sono poste le condizioni affinché l’Istituto accogliesse anche persone provenienti non dal territorio cremonese, dando inizio ai ricoveri di persone provenienti da tutta Italia.

Tale denominazione è rimasta invariata nel corso degli anni, rimanendo inalterata anche durante la procedura di de-pubblicizzazione dell’allora IPAB in Fondazione di diritto privato, effettuata in applicazione della Legge n. 328 del 2000, del Decreto Legislativo n. 207 del 2001 e della Legge Regionale n. 1 del 2003.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, gode di propria autonomia nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalla vigente normativa statale, regionale e dal presente Statuto e se ne avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività.

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